Direttiva (EU) n. 2016/97 - sulla distribuzione assicurativa e riassicurativa del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 Gennaio 2016.
Decreto Legislativo 21 Maggio 2018 n. 68 - attuazione della Direttiva IDD (Insurance Distribution Directive).
Regolamento Delegato (EU) 2017/2358 (Regolamento POG - Product Oversight Governance)
Regolamento Delegato (EU) 2017/2359 (Regolamento IBIPs - Insurance Based Investment Product)
Regolamento IVASS n. 40/2018 (Regolamento 40)
Regolamento IVASS n. 41/2018 (Regolamento 41)
NEWS in vigore dal 31/03/2021
Provvedimento IVASS n. 97/2020
- Allegato 3 - Informativa sul Distributore
- Allegato 4 - Informativa sul Distributore NON-IBIPs³ (Insurance-based Investment Products)
- Allegato 4-bis - Informativa sul Distributore del prodotto d'investimento assicurativo
- Allegato 4-ter - Elenco delle regole di comportamento del Distributore
- DIP aggiuntivo IBIPs³ (Insurance-based Investment Products)
- DIP aggiuntivo R.C. Auto
NEWS in vigore a partire dal 09/10/2024 (sulla base delle raccomandazioni di EIOPA)
Regolamento Delegato UE 2024/896 - Gazzetta Ufficiale UE: adeguamento massimali RC Professionale e Capacità Finanziaria - a partire dal 09/10/2024 (modificato la direttiva IDD agli artt. 10, paragrafo 4 e 6, secondo comma, lettera b).
Il legislatore Europeo ha inteso armonizzare le disposizioni degli Stati membri al fine di garantire ai clienti di godere dello stesso grado di tutela, indipendentemente dal canale distributivo attraverso il quale accedono al prodotto assicurativo, inclusi i prodotti di investimento assicurativi.
Nel nostro ordinamento il concetto di intermediazione assicurativa (Codice delle Assicurazioni Private - DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2005, n. 209) è stato sostituito da quello di DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA che, ai sensi del nuovo art. 106 del CAP viene definita come attività consistente "nel proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza o compiere altri atti preparatori relativi alla conclusione di tali contratti o nella conclusione di tali contratti, ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati. Rientra nell'attività di DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA la fornitura, tramite sito internet o altri mezzi di informazione, relativamente ad uno o più contratti di assicurazione, anche confrontati od ordinati, sulla base di criteri eventualmente scelti dal cliente, in termini di premi ed eventuali sconti applicati o di ulteriori caratteristiche del contratto, se il cliente è in grado di concludere direttamente o indirettamente lo stesso".
L'art. 1, c.1, lett. m-ter) del CAP definisce la CONSULENZA come "attività consistente nel fornire raccomandazioni personalizzate ad un cliente, su richiesta dello stesso o su iniziativa del DISTRIBUTORE di prodotti assicurativi, in relazione ad uno o più contratti di assicurazione".
Il "Distributore", "qualsiasi intermediario assicurativo¹, intermediario assicurativo a titolo accessorio² od impresa di assicurazione", quando vende direttamente prodotti assicurativi è chiamato a rispettare le omogenee condizioni di accesso e di esercizio dell'attività di distribuzione ed altresì le medesime regole di comportamento.
¹ "intermediario assicurativo" (art. 1, c.1, lett. cc-quinquies CAP): "qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da un'impresa di assicurazione o riassicurazione o da un dipendente della stessa o diversa da un intermediario assicurativo a titolo accessorio, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attività di distribuzione assicurativa".
² "intermediario assicurativo a titolo accessorio" (art. 1, c,1, lett. cc-septies CAP): "qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da uno dei soggetti di cui alla lettera d), comma 2, dell'articolo 109, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attività di distribuzione assicurativa a titolo accessorio, nel rispetto delle seguenti condizioni: 1) l'attività professionale principale di detta persona fisica o giuridica è diversa dalla distribuzione assicurativa; 2) la persona fisica o giuridica distribuisce soltanto determinati prodotti assicurativi che sono complementari ad un bene o servizio; 3) i prodotti assicurativi in questione non coprono il ramo vita o la responsabilità civile, a meno che tale copertura non integri il bene od il servizio che l'intermediario fornisce come sua attività professionale principale".
³ "Direttiva IDD (art.2 par. 1, n.17) «prodotto di investimento assicurativo»: un prodotto assicurativo che presenta una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato, e non include:
a) i prodotti assicurativi non vita elencati all’allegato I della direttiva 2009/138/CE (Rami dell’assicurazione non vita);
b) i contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o disabilità;
c) i prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire all’investitore un reddito durante la pensione e che consentono all’investitore di godere di determinati vantaggi;
d) i regimi pensionistici aziendali o professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o della direttiva 2009/138/CE;
e) i singoli prodotti pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non può scegliere il fornitore o il prodotto pensionistico;"

Per svolgere attività di distribuzione agli intermediari è richiesto il possesso di requisiti, verificati nel continuo:
- di professionalità (adeguate conoscenze e competenze acquisite tramite formazione ed aggiornamenti);
- di onorabilità;
- ed organizzativi (in relazione alla nomina dei responsabili dell'attività di distribuzione ed alla stipula della polizza di R. C. Professionale).
sono stati rafforzati gli obblighi già previsti in termini di trasparenza e comportamento (equità, onestà, correttezza):
- sulla natura e tipologia di COMPENSO in relazione al contratto distribuito (articolo 120 bis del CAP);
- sulla eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interresse (articolo 120 ter del CAP).
Il CAP all'art. 1, c.1, lett. l-bis. 1) definisce COMPENSO "qualsiasi commissione, onorario, spesa od altro pagamento, inclusi altri benefici economici di qualsiasi tipo o qualunque altro vantaggio od incentivo finanziario o non finanziario, offerti o forniti in relazione ad attività di distribuzione assicurativa".
in particolare l'art. 119 bis del CAP prevede che sia garantito che i Distributori di prodotti assicurativi non ricevano un compenso o non offrano un compenso ai loro dipendenti e non ne valutino le prestazioni in modo contrario al loro dovere di agire nei migliori interessi dei clienti.
Nel caso in cui l'intermediario offra al cliente un servizio di consulenza, dovrà rilasciare una RACCOMANDAZIONE personalizzata dalla quale risultino i motivi per cui il contratto offerto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste ed esigenze del contraente medesimo.
Per quanto concerne i prodotti di investimento assicurativi³, valutate le richieste ed esigenze, ai sensi dell'articolo 121 septies del CAP, l'intermediario dovrà raccogliere ulteriori informazioni quali:
- SENZA CONSULENZA (valutazione dell'appropriatezza del prodotto):
- conoscenze ed esperienze del contraente rilevanti per il tipo specifico di prodotto o servizio proposto, al fine di determinare se il prodotto assicurativo od il servizio in questione sia appropriato al contraente stesso;
- CON CONSULENZA (valutazione dell'appropriatezza del prodotto):
- conoscenze ed esperienze del contraente in relazione al tipo di investimento;
- situazione finanziaria, tra cui la capacità di sostenere perdite;
- obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio, al fine di raccomandare al contraente i prodotti di investimento assicurativi che siano a lui adeguati con particolare riferimento alla sua tolleranza al rischio ed alla sua capacità di tollerare perdite.
³ "prodotti di investimento assicurativi" (art. 4, par. 1, n.2 Regolamento Delegato (EU) n. 1286/2014): "un prodotto assicurativo che presenta una scadenza od un valore di riscatto ed in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto od in parte, in modo diretto od indiretto, alle fluttuazioni del mercato".


Regolamento IVASS n. 40/2018 (Regolamento 40)
con effetto dal 01 Ottobre 2018 il Regolamento IVASS 40/2018 (Regolamento 40) rappresenta il nuovo quadro di riferimento ed ABROGA i precedenti:
- Regolamento 5 del 16 Ottobre 2006 (Intermediazione assicurativa);
- Regolamento 34 del 19 Marzo 2010 (Promozione e vendita a distanza);
- Regolamento 6 del 02 Dicembre 2014 (Requisiti professionali)
- Regolamento 8 del 03 Marzo 2015 (Semplificazione procedure ed adempimenti nei rapporti contrattuali)
lo stesso disciplina ad esempio le seguenti aree:
- accesso all'attività di intermediazione;
- Art. 4, 2, f), Sezione "F" del registro degli intermediari assicurativi - gli intermediari a titolo accessorio, ai sensi dell'articolo 109-bis, comma 1, del codice, operano su incarico di una o più imprese di assicurazione.
- Art. 10, 1, f), non avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscono l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'IVASS secondo quanto previsto dall'articolo 109, comma 4-sexies del Codice¹
- regole di comportamento ed esercizio dell'attività di distribuzione;
- Art. 20 1, b), il Responsabile dell'attività di distribuzione assicurativa Sezione "D" del Registro deve essere scelto tra persone in possesso di una comprovata professionalità e competenza in materia assicurativa, bancaria e finanziaria.
- Art. 42, 4, la collaborazione orizzontale è formalizzata in un accordo scritto tra gli intermediari. Al cliente è fornita una corretta e completa informativa in relazione al fatto che l'attività è svolta in collaborazione tra più intermediari, di cui è indicata: l'identità, la sezione di appartenenza ed il ruolo svolto dai medesimi nell'ambito della forma di collaborazione adottata.
- Art. 47, 3, ai sensi dell'articolo 119, comma 2, del Codice la distribuzione di contratti assicurativi NON STANDARDIZZATI da parte degli intermediari iscritti nella Sezione "D" può essere effettuata esclusivamente all'interno dei locali di tali intermediari ed a condizione che le persone fisiche che distribuiscono i contratti all'interno di tali locali:
- siano iscritte nella Sezione "A" del Registro e siano titolari di un mandato conferito dalla medesima mandante dell'iscritto nella Sezione "D";
- siano iscritte nella Sezione "B" del Registro e siano titolari di una lettera di libera collaborazione con la medesima impresa mandante dell'iscritto nella Sezione "D";
- siano in possesso di una valida copertura di Responsabilità Civile Professionale.
- promozione e collocamento di contratti assicurativi mediante tecniche di comunicazione a distanza (siti internet e profili di social network);
- Art. 75, 2, nel caso di stipulazione di contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la trasmissione del certificato di assicurazione avviene su supporto cartaceo tramite posta o, ove il contraente abbia manifestato il consenso a ricevere la documentazione su supporto durevole, anche tramite posta elettronica, nei termini di cui all'articolo 11 del Regolamento ISVAP n . 13 del 06 Febbraio 2008. La trasmissione della carta verde avviene su supporto cartaceo.
- formazione ed aggiornamento professionale;
- Art. 88, 2, la formazione professionale consiste nella partecipazione, nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione o dell'inizio dell'attività, a corsi di durata non inferiore a 60 ore, svolti in aula o con le modalità equivalenti di cui all'articolo 91.
- Art. 89, 4, l'aggiornamento professionale consiste nella partecipazione a corsi di durata non inferiori a 30 ore annuali, svolti in aula o con le modalità equivalenti di cui all'articolo 91.
- Art. 89, 5, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, per gli intermediari assicurativi a titolo accessorio iscritti nella lettera "E" del Registro e per i relativi addetti di distribuzione operanti all'interno dei locali, l'aggiornamento professionale consiste nella partecipazione a corsi di durata non inferiore a 15 ore annuali. Nel caso di variazione dell'attività svolta, da accessoria a principale o viceversa, i contenuti dell'aggiornamento e la durata dei corsi sono determinati in base all'attività svolta in misura prevalente nel corso dell'anno.
¹ articolo 109, comma 4-sexies del Codice: "Ai fini della registrazione degli intermediari, di cui al comma 2, sono trasmessi all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi secondo le modalità individuate nelle relative disposizioni di attuazione di cui al comma 1:
- i nominativi degli azionisti o dei soci, persone fisiche o giuridiche, che detengono una partecipazione superiore al 10 per cento nell'intermediario e l'importo di tale partecipazione;
- i nominativi delle persone che hanno stretti legami con l'intermediario;
- indicazioni da cui si evinca che tali partecipazioni o stretti legami non impediscono l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'IVASS.
Regolamento Delegato (EU) 2017/2358 (Regolamento POG - Product Oversight Governance) in materia di governo e controllo del prodotto
Principio di proporzionalità - IVASS - Documento di consultazione n. 1/2017 - IVASS - Esito pubblica consultazione Lettera al mercato del 4 settembre 2017
IVASS - Lettera al mercato del 04/09/2017 - Allegato 1 Presidi per i produttori - Allegato 2 Presidi per i distributori
Linee Guida preparatorie in materia di Product Oversight and Governance, di EIOPA del 18/03/2016
Artt. 30-decies e 121-bis Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/05 - aggiornato con Decreto di attuazione della IDD nel nostro ordinamento - D.Lgs. 68/2018)
La Direttiva (EU) n. 2016/97, recepita nel nostro ordinamento con il Decreto Legislativo 21 Maggio 2018 n. 68, ha disciplinato gli adempimenti e le procedure a cui gli intermediari devono attenersi in materia di distribuzione assicurativa; ovvero deve essere definita una Policy Generale del Distributore all'interno della quale deve trovare allocazione la Policy relativa al POG (Product Oversight and Governance)
La nuova normativa pone in capo a tutti i distributori, quindi sia alle imprese di assicurazione che agli intermediari assicurativi, specifici doveri con l'obiettivo ultimo di tutelare il consumatore.
In tale processo le imprese di assicurazione sono tenute a:
- adottare, gestire e controllare i processi di approvazione, per ciascun prodotto, che tengano in considerazione il mercato di riferimento (target market positivo) e le categorie di clienti a cui non può invece essere proposto (target market negativo);
- trasmettere ai distributori di prodotti assicurativi* tutte le informazioni relative al singolo prodotto assicurativo (target market, rischi, costi, strategia di distribuzione, processo di approvazione del prodotto, eventuali circostanze che possono causare conflitti di interesse, ecc.);
- monitorare nel tempo i prodotti offerti e adottare misure correttive volte a garantire che il prodotto continui ad essere coerente con le esigenze del mercato di riferimento.
Gli intermediari assicurativi (distributori*) hanno l'obbligo di definire regole e modalità di controllo in materia di distribuzione dei prodotti, finalizzati a:
- ottenere dalle imprese di assicurazione tutte le informazioni necessarie sul prodotto assicurativo;
- adottare misure e procedure che consentano:
- di raccogliere le esigenze del cliente;
- di valutare ed offrire prodotti assicurativi adeguati alle richieste e necessità del cliente stesso (demands and needs);
- definire il presidio che si occupi di effettuare le operazioni previste dalla normativa in materia di governo e controllo del prodotto.
Quindi anche gli intermediari assicurativi devono istituire all'interno della propria struttura aziendale un presidio che rilasci il documento POG, che garantisca il rispetto della normativa; sono esonerati dall'obbligo i prodotti così detti "Tailor Made" (fatti su misura) ed i "Grandi Rischi" (articolo 1 lettera "r" del Codice delle Assicurazioni Private).
Le misure dovranno rispettare il "principio della proporzionalità" che si basa su complessità del prodotto, rischi impliciti, modalità di collocamento (consulenza, execution only) e dimensioni del business.
IVASS - Documento di consultazione n. 1/2017 - pag 10: "Al fine di limitare i possibili effetti onerosi della nuova disciplina e in applicazione del principio di proporzionalità, l'opzione prescelta è stata quella di circoscrivere l'obbligo di predisporre una propria policy distributiva agli intermediari iscritti nella sezione D nonchè alle persone giuridiche operative, iscritte nelle sezioni A e B del RUI, che abbiano una struttura complessa, ovvero costituita da un numero di collaboratori iscritti nelle sezione E del RUI pari o superiore a 30 unità³.
* Il "Distributore", "qualsiasi intermediario assicurativo¹, intermediario assicurativo a titolo accessorio² od impresa di assicurazione", quando vende direttamente prodotti assicurativi è chiamato a rispettare le omogenee condizioni di accesso e di esercizio dell'attività di distribuzione ed altresì le medesime regole di comportamento.
¹ "intermediario assicurativo" (art. 1, c.1, lett. cc-quinquies CAP): "qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da un'impresa di assicurazione o riassicurazione o da un dipendente della stessa o diversa da un intermediario assicurativo a titolo accessorio, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attività di distribuzione assicurativa".
² "intermediario assicurativo a titolo accessorio" (art. 1, c,1, lett. cc-septies CAP): "qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da uno dei soggetti di cui alla lettera d), comma 2, dell'articolo 109, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attività di distribuzione assicurativa a titolo accessorio, nel rispetto delle seguenti condizioni: 1) l'attività professionale principale di detta persona fisica o giuridica è diversa dalla distribuzione assicurativa; 2) la persona fisica o giuridica distribuisce soltanto determinati prodotti assicurativi che sono complementari ad un bene o servizio; 3) i prodotti assicurativi in questione non coprono il ramo vita o la responsabilità civile, a meno che tale copertura non integri il bene od il servizio che l'intermediario fornisce come sua attività professionale principale".
³ "in caso di collaboratori aventi forma societaria, si considerano ai fini del computo delle 30 unità i relativi responsabili e addetti della società stessa, con esclusione della società come autonoma unità.

Regolamento IVASS n. 40/2018 (Regolamento 40)
Provvedimento 84 del 13 Febbraio 2019
Relazione al Provvedimento 84 del 13 Febbraio 2019
Chiarimenti Applicativi al Provvedimento 84 del 13 Febbraio 2019
La normativa ha previsto che gli Intermediari, iscritti nella Sezione A-B-D del RUI, devono comunicare all'IVASS se si avvalgono di collaboratori iscritti nella Sezione E, che hanno le caratteristiche dell'intermediario assicurativo a titolo accessorio¹.
- "Dichiarazione, ex art. 102, comma 3, Reg. n° 40/2018, relativa agli intermediari iscritti nella sezione E che operano a titolo accessorio"
La normativa ha disposto che tutti gli Intermediari devono comunicare all'IVASS l'esistenza o meno di stretti legami o di eventuali partecipazioni superiori al 10% del capitale dell'Intermediario (art. 109, comma 4-sexies del CAP²)
¹ "intermediario assicurativo a titolo accessorio" (art. 1, c,1, lett. cc-septies CAP): "qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da uno dei soggetti di cui alla lettera d), comma 2, dell'articolo 109, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attività di distribuzione assicurativa a titolo accessorio, nel rispetto delle seguenti condizioni: 1) l'attività professionale principale di detta persona fisica o giuridica è diversa dalla distribuzione assicurativa; 2) la persona fisica o giuridica distribuisce soltanto determinati prodotti assicurativi che sono complementari ad un bene o servizio; 3) i prodotti assicurativi in questione non coprono il ramo vita o la responsabilità civile, a meno che tale copertura non integri il bene od il servizio che l'intermediario fornisce come sua attività professionale principale".
² articolo 109, comma 4-sexies del Codice: "Ai fini della registrazione degli intermediari, di cui al comma 2, sono trasmessi all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi secondo le modalità individuate nelle relative disposizioni di attuazione di cui al comma 1:
- i nominativi degli azionisti o dei soci, persone fisiche o giuridiche, che detengono una partecipazione superiore al 10 per cento nell'intermediario e l'importo di tale partecipazione;
- i nominativi delle persone che hanno stretti legami con l'intermediario;
- indicazioni da cui si evinca che tali partecipazioni o stretti legami non impediscono l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'IVASS.
















