Regolamento Delegato (EU) 2017/2358 (Regolamento POG - Product Oversight Governance) in materia di governo e controllo del prodotto
Principio di proporzionalità - IVASS - Documento di consultazione n. 1/2017 - IVASS - Esito pubblica consultazione Lettera al mercato del 4 settembre 2017
IVASS - Lettera al mercato del 04/09/2017 - Allegato 1 Presidi per i produttori - Allegato 2 Presidi per i distributori
Linee Guida preparatorie in materia di Product Oversight and Governance, di EIOPA del 18/03/2016
Artt. 30-decies e 121-bis Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/05 - aggiornato con Decreto di attuazione della IDD nel nostro ordinamento - D.Lgs. 68/2018)
La Direttiva (EU) n. 2016/97, recepita nel nostro ordinamento con il Decreto Legislativo 21 Maggio 2018 n. 68, ha disciplinato gli adempimenti e le procedure a cui gli intermediari devono attenersi in materia di distribuzione assicurativa; ovvero deve essere definita una Policy Generale del Distributore all'interno della quale deve trovare allocazione la Policy relativa al POG (Product Oversight and Governance)
La nuova normativa pone in capo a tutti i distributori, quindi sia alle imprese di assicurazione che agli intermediari assicurativi, specifici doveri con l'obiettivo ultimo di tutelare il consumatore.
In tale processo le imprese di assicurazione sono tenute a:
- adottare, gestire e controllare i processi di approvazione, per ciascun prodotto, che tengano in considerazione il mercato di riferimento (target market positivo) e le categorie di clienti a cui non può invece essere proposto (target market negativo);
- trasmettere ai distributori di prodotti assicurativi* tutte le informazioni relative al singolo prodotto assicurativo (target market, rischi, costi, strategia di distribuzione, processo di approvazione del prodotto, eventuali circostanze che possono causare conflitti di interesse, ecc.);
- monitorare nel tempo i prodotti offerti e adottare misure correttive volte a garantire che il prodotto continui ad essere coerente con le esigenze del mercato di riferimento.
Gli intermediari assicurativi (distributori*) hanno l'obbligo di definire regole e modalità di controllo in materia di distribuzione dei prodotti, finalizzati a:
- ottenere dalle imprese di assicurazione tutte le informazioni necessarie sul prodotto assicurativo;
- adottare misure e procedure che consentano:
- di raccogliere le esigenze del cliente;
- di valutare ed offrire prodotti assicurativi adeguati alle richieste e necessità del cliente stesso (demands and needs);
- definire il presidio che si occupi di effettuare le operazioni previste dalla normativa in materia di governo e controllo del prodotto.
Quindi anche gli intermediari assicurativi devono istituire all'interno della propria struttura aziendale un presidio che rilasci il documento POG, che garantisca il rispetto della normativa; sono esonerati dall'obbligo i prodotti così detti "Tailor Made" (fatti su misura) ed i "Grandi Rischi" (articolo 1 lettera "r" del Codice delle Assicurazioni Private).
Le misure dovranno rispettare il "principio della proporzionalità" che si basa su complessità del prodotto, rischi impliciti, modalità di collocamento (consulenza, execution only) e dimensioni del business.
IVASS - Documento di consultazione n. 1/2017 - pag 10: "Al fine di limitare i possibili effetti onerosi della nuova disciplina e in applicazione del principio di proporzionalità, l'opzione prescelta è stata quella di circoscrivere l'obbligo di predisporre una propria policy distributiva agli intermediari iscritti nella sezione D nonchè alle persone giuridiche operative, iscritte nelle sezioni A e B del RUI, che abbiano una struttura complessa, ovvero costituita da un numero di collaboratori iscritti nelle sezione E del RUI pari o superiore a 30 unità³.
* Il "Distributore", "qualsiasi intermediario assicurativo¹, intermediario assicurativo a titolo accessorio² od impresa di assicurazione", quando vende direttamente prodotti assicurativi è chiamato a rispettare le omogenee condizioni di accesso e di esercizio dell'attività di distribuzione ed altresì le medesime regole di comportamento.
¹ "intermediario assicurativo" (art. 1, c.1, lett. cc-quinquies CAP): "qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da un'impresa di assicurazione o riassicurazione o da un dipendente della stessa o diversa da un intermediario assicurativo a titolo accessorio, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attività di distribuzione assicurativa".
² "intermediario assicurativo a titolo accessorio" (art. 1, c,1, lett. cc-septies CAP): "qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da uno dei soggetti di cui alla lettera d), comma 2, dell'articolo 109, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attività di distribuzione assicurativa a titolo accessorio, nel rispetto delle seguenti condizioni: 1) l'attività professionale principale di detta persona fisica o giuridica è diversa dalla distribuzione assicurativa; 2) la persona fisica o giuridica distribuisce soltanto determinati prodotti assicurativi che sono complementari ad un bene o servizio; 3) i prodotti assicurativi in questione non coprono il ramo vita o la responsabilità civile, a meno che tale copertura non integri il bene od il servizio che l'intermediario fornisce come sua attività professionale principale".
³ "in caso di collaboratori aventi forma societaria, si considerano ai fini del computo delle 30 unità i relativi responsabili e addetti della società stessa, con esclusione della società come autonoma unità.