Informativa PreContrattuale

in vigore dal 31 Marzo 2021

Allegati 3 - 4 - 4BIS - 4TER - Collaborazioni - Informativa

 

Allegato 3

"INFORMATIVA sul DISTRIBUTORE"

Allegato 4

 "INFORMAZIONI sul PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIPs" 

Allegato 4BIS 

"INFORMAZIONI sul PRODOTTO d'INVESTIMENTO ASSICURATIVO" 

Allegato 4TER

 "ELENCO delle REGOLE di COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE" 
Collaborazioni "Dirette ed Orizzontali" 
  Informativa  "Relativa al trattamento dei dati personali dei clienti​"

 


 

Allegato 3

"INFORMATIVA sul DISTRIBUTORE"

DEVE ESSERE:

  1. reso disponibile all’interno dei locali in formato cartaceo o elettronico;
  2. consegnato/trasmesso al Contraente:
    1. prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, dal primo contratto stipulato con un cliente;
    2. in occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto, ma solo se nel frattempo sono intervenute modifiche di rilievo delle informazioni contenute nell’Allegato 3.
  3. pubblicato sul sito internet:
    1. se tale sito è utilizzato per la promozione ed il collocamento di prodotti assicurativi;
    2. oppure se il Contraente ha acconsentito alla fornitura delle informazioni tramite il sito internet ai sensi dell’art. 120 quater del CAP.
 Allegato 4

"INFORMAZIONI sul PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIPs"

DEVE ESSERE consegnato/trasmesso al Contraente prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, del contratto.

  
 Allegato 4BIS

"INFORMAZIONI sul PRODOTTO d'INVESTIMENTO ASSICURATIVO"

 

Allegato 4TER

"ELENCO delle REGOLE di COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE"

DEVE ESSERE:

  1. reso disponibile all’interno dei locali in formato cartaceo o elettronico;
  2. consegnato/trasmesso al Contraente prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista del contratto: 
    1. se questa avviene fuori dalla sede;
    2. oppure in caso di distribuzione mediante tecniche di comunicazione a distanza.
  3. pubblicato sul sito internet:
    1. se tale sito è utilizzato per la promozione ed il collocamento di prodotti assicurativi;
    2. oppure se il Contraente ha acconsentito alla fornitura delle informazioni tramite il sito internet ai sensi dell’art. 120 quater del CAP.
In riferimento agli obblighi dell'informativa precontrattuale si ricorda che:  

La documentazione può essere fornita anche in formato elettronico, in tal caso:

  • può essere inviata all'indirizzo e-mail del Cliente, che deve aver dato la propria autorizzazione e fornito l'indirizzo di posta elettronica;
  • oppure può essere resa disponibile nell'area riservata del sito internet dell'intermediario, ma il Contraente deve aver acconsentito a ricevere l'informativa con tale modalità.  
In caso di collaborazione orizzontale, gli obblighi dell'informativa precontrattuale sono adempiuti dall'intermediario che entra in contatto con il Contraente.  
L'intermediario al fine di dimostrare l'adempimento degli obblighi informativi deve conservare:
  • un'apposita dichiarazione sottoscritta dal Contraente, attestante la consegna della documentazione;
  • oppure la prova di aver correttamente inviato la documentazione all'indirizzo di posta elettronica indicata dal Contraente;
  • oppure la prova di aver comunicato le specifiche del sito internet in cui possono essere reperite le informazioni.