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Allegato 3
"INFORMATIVA sul DISTRIBUTORE"
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DEVE ESSERE:
- reso disponibile all’interno dei locali in formato cartaceo o elettronico;
- consegnato/trasmesso al Contraente:
- prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, dal primo contratto stipulato con un cliente;
- in occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto, ma solo se nel frattempo sono intervenute modifiche di rilievo delle informazioni contenute nell’Allegato 3.
- pubblicato sul sito internet:
- se tale sito è utilizzato per la promozione ed il collocamento di prodotti assicurativi;
- oppure se il Contraente ha acconsentito alla fornitura delle informazioni tramite il sito internet ai sensi dell’art. 120 quater del CAP.
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| Allegato 4
"INFORMAZIONI sul PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIPs"
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DEVE ESSERE consegnato/trasmesso al Contraente prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, del contratto.
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| Allegato 4BIS
"INFORMAZIONI sul PRODOTTO d'INVESTIMENTO ASSICURATIVO"
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Allegato 4TER
"ELENCO delle REGOLE di COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE"
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DEVE ESSERE:
- reso disponibile all’interno dei locali in formato cartaceo o elettronico;
- consegnato/trasmesso al Contraente prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista del contratto:
- se questa avviene fuori dalla sede;
- oppure in caso di distribuzione mediante tecniche di comunicazione a distanza.
- pubblicato sul sito internet:
- se tale sito è utilizzato per la promozione ed il collocamento di prodotti assicurativi;
- oppure se il Contraente ha acconsentito alla fornitura delle informazioni tramite il sito internet ai sensi dell’art. 120 quater del CAP.
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| In riferimento agli obblighi dell'informativa precontrattuale si ricorda che: |
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La documentazione può essere fornita anche in formato elettronico, in tal caso:
- può essere inviata all'indirizzo e-mail del Cliente, che deve aver dato la propria autorizzazione e fornito l'indirizzo di posta elettronica;
- oppure può essere resa disponibile nell'area riservata del sito internet dell'intermediario, ma il Contraente deve aver acconsentito a ricevere l'informativa con tale modalità.
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| In caso di collaborazione orizzontale, gli obblighi dell'informativa precontrattuale sono adempiuti dall'intermediario che entra in contatto con il Contraente. |
L'intermediario al fine di dimostrare l'adempimento degli obblighi informativi deve conservare:
- un'apposita dichiarazione sottoscritta dal Contraente, attestante la consegna della documentazione;
- oppure la prova di aver correttamente inviato la documentazione all'indirizzo di posta elettronica indicata dal Contraente;
- oppure la prova di aver comunicato le specifiche del sito internet in cui possono essere reperite le informazioni.
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