Per svolgere attività di distribuzione agli intermediari è richiesto il possesso di requisiti, verificati nel continuo:
- di professionalità (adeguate conoscenze e competenze acquisite tramite formazione ed aggiornamenti);
- di onorabilità;
- ed organizzativi (in relazione alla nomina dei responsabili dell'attività di distribuzione ed alla stipula della polizza di R. C. Professionale).
sono stati rafforzati gli obblighi già previsti in termini di trasparenza e comportamento (equità, onestà, correttezza):
- sulla natura e tipologia di COMPENSO in relazione al contratto distribuito (articolo 120 bis del CAP);
- sulla eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interresse (articolo 120 ter del CAP).
Il CAP all'art. 1, c.1, lett. l-bis. 1) definisce COMPENSO "qualsiasi commissione, onorario, spesa od altro pagamento, inclusi altri benefici economici di qualsiasi tipo o qualunque altro vantaggio od incentivo finanziario o non finanziario, offerti o forniti in relazione ad attività di distribuzione assicurativa".
in particolare l'art. 119 bis del CAP prevede che sia garantito che i Distributori di prodotti assicurativi non ricevano un compenso o non offrano un compenso ai loro dipendenti e non ne valutino le prestazioni in modo contrario al loro dovere di agire nei migliori interessi dei clienti.
Nel caso in cui l'intermediario offra al cliente un servizio di consulenza, dovrà rilasciare una RACCOMANDAZIONE personalizzata dalla quale risultino i motivi per cui il contratto offerto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste ed esigenze del contraente medesimo.
Per quanto concerne i prodotti di investimento assicurativi³, valutate le richieste ed esigenze, ai sensi dell'articolo 121 septies del CAP, l'intermediario dovrà raccogliere ulteriori informazioni quali:
- SENZA CONSULENZA (valutazione dell'appropriatezza del prodotto):
- conoscenze ed esperienze del contraente rilevanti per il tipo specifico di prodotto o servizio proposto, al fine di determinare se il prodotto assicurativo od il servizio in questione sia appropriato al contraente stesso;
- CON CONSULENZA (valutazione dell'appropriatezza del prodotto):
- conoscenze ed esperienze del contraente in relazione al tipo di investimento;
- situazione finanziaria, tra cui la capacità di sostenere perdite;
- obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio, al fine di raccomandare al contraente i prodotti di investimento assicurativi che siano a lui adeguati con particolare riferimento alla sua tolleranza al rischio ed alla sua capacità di tollerare perdite.
³ "prodotti di investimento assicurativi" (art. 4, par. 1, n.2 Regolamento Delegato (EU) n. 1286/2014): "un prodotto assicurativo che presenta una scadenza od un valore di riscatto ed in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto od in parte, in modo diretto od indiretto, alle fluttuazioni del mercato".