Indice articoli

 

Direttiva (EU) n. 2016/97 - sulla distribuzione assicurativa e riassicurativa del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 Gennaio 2016.

Decreto Legislativo 21 Maggio 2018 n. 68 - attuazione della Direttiva IDD (Insurance Distribution Directive).

Regolamento Delegato (EU) 2017/2358 (Regolamento POG - Product Oversight Governance)

Regolamento Delegato (EU) 2017/2359 (Regolamento IBIPs - Insurance Based Investment Product)

Regolamento IVASS n. 40/2018 (Regolamento 40)

Regolamento IVASS n. 41/2018 (Regolamento 41)


NEWS in vigore dal 31/03/2021

Regolamento IVASS n. 45/2020

Provvedimento IVASS n. 97/2020

NEWS in vigore a partire dal 09/10/2024 (sulla base delle raccomandazioni di EIOPA)

Regolamento Delegato UE 2024/896 - Gazzetta Ufficiale UE: adeguamento massimali RC Professionale e Capacità Finanziaria - a partire dal 09/10/2024 (modificato la direttiva IDD agli artt. 10, paragrafo 4 e 6, secondo comma, lettera b).


Il legislatore Europeo ha inteso armonizzare le disposizioni degli Stati membri al fine di garantire ai clienti di godere dello stesso grado di tutela, indipendentemente dal canale distributivo attraverso il quale accedono al prodotto assicurativo, inclusi i prodotti di investimento assicurativi.

Nel nostro ordinamento il concetto di intermediazione assicurativa (Codice delle Assicurazioni Private - DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2005, n. 209) è stato sostituito da quello di DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA che, ai sensi del nuovo art. 106 del CAP viene definita come attività consistente "nel proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza o compiere altri atti preparatori relativi alla conclusione di tali contratti o nella conclusione di tali contratti, ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati. Rientra nell'attività di DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA la fornitura, tramite sito internet o altri mezzi di informazione, relativamente ad uno o più contratti di assicurazione, anche confrontati od ordinati, sulla base di criteri eventualmente scelti dal cliente, in termini di premi ed eventuali sconti applicati o di ulteriori caratteristiche del contratto, se il cliente è in grado di concludere direttamente o indirettamente lo stesso".

L'art. 1, c.1, lett. m-ter) del CAP definisce la CONSULENZA come "attività consistente nel fornire raccomandazioni personalizzate ad un cliente, su richiesta dello stesso o su iniziativa del DISTRIBUTORE di prodotti assicurativi, in relazione ad uno o più contratti di assicurazione".

Il "Distributore", "qualsiasi intermediario assicurativo¹, intermediario assicurativo a titolo accessorio² od impresa di assicurazione", quando vende direttamente prodotti assicurativi è chiamato a rispettare le omogenee condizioni di accesso e di esercizio dell'attività di distribuzione ed altresì le medesime regole di comportamento.


¹ "intermediario assicurativo" (art. 1, c.1, lett. cc-quinquies CAP): "qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da un'impresa di assicurazione o riassicurazione o da un dipendente della stessa o diversa da un intermediario assicurativo a titolo accessorio, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attività di distribuzione assicurativa".

² "intermediario assicurativo a titolo accessorio" (art. 1, c,1, lett. cc-septies CAP): "qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da uno dei soggetti di cui alla lettera d), comma 2, dell'articolo 109, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attività di distribuzione assicurativa a titolo accessorio, nel rispetto delle seguenti condizioni: 1) l'attività professionale principale di detta persona fisica o giuridica è diversa dalla distribuzione assicurativa; 2) la persona fisica o giuridica distribuisce soltanto determinati prodotti assicurativi che sono complementari ad un bene o servizio; 3) i prodotti assicurativi in questione non coprono il ramo vita o la responsabilità civile, a meno che tale copertura non integri il bene od il servizio che l'intermediario fornisce come sua attività professionale principale".

³  "Direttiva IDD (art.2 par. 1, n.17) «prodotto di investimento assicurativo»: un prodotto assicurativo che presenta una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato, e non include:

a) i prodotti assicurativi non vita elencati all’allegato I della direttiva 2009/138/CE (Rami dell’assicurazione non vita);

b) i contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o disabilità;

c) i prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire all’investitore un reddito durante la pensione e che consentono all’investitore di godere di determinati vantaggi;

d) i regimi pensionistici aziendali o professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o della direttiva 2009/138/CE;

e) i singoli prodotti pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non può scegliere il fornitore o il prodotto pensionistico;"