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Provvedimento IVASS N. 95 del 14 Febbraio 2020 recante modifiche alla disposizioni dettate dal Provvedimento IVASS N. 72 del 16 Aprile 2018

Esiti della Pubblica consultazione Modifiche ed Integrazioni Provvedimento IVASS N. 72 del 16 Aprile 2018

¹Articolo 12, comma 4 del Decreto Legge  N.162 del 30 Dicembre 2019 (Decreto Legge "Milleproroghe")

 

Articolo 55-bis , comma 1, comma 2 del Decreto Legge N. 124 del 26 Ottobre 2019 (Decreto Legge "Fiscale") convertito con modificazioni dalla legge N. 157 del 19 Dicembre 2019

Regolamento IVASS N. 3 DEL 05 Novembre 2013

Allegato 1 al Provvedimento IVASS N. 35 del 19 Giugno 2015

²Articolo 134 comma 4-bis del Decreto Legislativo del 07 Settembre 2005 n. 209 Codice della Assicurazioni Private

 

La norma "Bonus Familiare" è applicabile per Persone Fisiche con veicoli uso privato, ovvero prevalentemente su autovetture, motocicli, autocarri conto proprio ed autocaravan conto proprio.

l’applicazione della norma "Bonus Familiare" deve essere richiesta dal cliente:

 

Sintesi della struttura del Provvedimento IVASS N. 95 del 14 Febbraio 2020

con riguardo al Provvedimento IVASS N. 72 del 16 Aprile 2018

con riguardo all'Allegato 1 al Provvedimento IVASS N. 35 del 19 Giugno 2015

 

Ai sensi dell'articolo 2, comma 3 lettera a) del Regolamento IVASS N. 3 del 05 Novembre 2013, l'analisi di impatto della regolamentazione in argomento è stata omessa in quanto si tratta di atto regolatorio di attuazione di normativa nazionale caratterizzata da ristretti margini di discrezionalità.

 


¹"4. Le disposizioni di cui all'articolo 55-bis del decreto legge  26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19 dicembre 2019, n. 157, si applicano dal 16 febbraio 2020." 

²"4-bis. L’impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni, sulla base delle risultanze dell’attestato di rischio, relativi a un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell’ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto."